Perché impresa sociale

I componenti del consiglio direttivo di UNIAMO FIMR onlus allora in carica, al fine di trasferire questo importante riconoscimento ai suoi soci e a tutta la comunità dei malati rari, ha deciso così di attribuire alla neo costituenda associazione la semplice composizione dei due nomi, con la volontà di essere il braccio operativo di UNIAMO F.I.M.R. onlus.
Il suo statuto risponde alla legge 155/2006 , base fondante dell’Impresa Sociale i cui decreti attuativi sono ancora ad oggi attesi, a conferma che la politica adottata ma ancor più che UNIAMO FIMR onlus si è impegnata in maniera “INNOVATIVA” andando a far leva su due importanti fronti:

  1. Quello dell’innovazione di impresa basata sia sulla valutazione diretta del cittadino, sia sul passa parola sia sulla “forza” della rete: la globalizzazione: le associazioni non solo di Malattie Rare ma di categoria “la disabilità” – (a conferma che il welfare è in trasformazione).
  2. Quello di investire sulla definizione di salute data dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità: “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità”, promuovendo azioni finalizzate alla dignità della persona, nel riconoscimento del proprio ruolo sia nella società sia nella comunità delle Malattie Rare, della sua consapevolezza anche nella conoscenza e nella valutazione delle proprie capacità lavorative

La Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. – Nozione 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Art. 3. Assenza dello scopo di lucro – Art. 5. Costituzione

Art. 4 (Scopi e attività dell’associazione)
L’associazione che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d’interesse generale, attraverso l’esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.
L’associazione, in particolare ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

  • assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  • assistenza sanitaria per l’erogazione delle prestazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;
  • assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001;
  • educazione, istruzione e formazione professionale;
  • valorizzazione patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  • turismo sociale, di cui all’art. 7 comma 10, della L. 29 marzo 2001 n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo, in particolare la promozione e la gestione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e delle fasce meno abbienti della popolazione;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale;
  • attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
    a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti I), IX) e X), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
    b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
    Le attività di cui sopra saranno esercitate dalla associazione in via stabile e principale.
    Per attività principale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.
    L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.
    Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere